Un immobile è conforme dal punto di vista urbanistico se vi è corrispondenza tra lo stato dei luoghi e quanto riportato nell’ultimo progetto depositato presso l’ufficio tecnico del Comune di appartenenza.
Molto spesso tale conformità è confusa con quella catastale che ha come riferimento le planimetrie depositate presso l’Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio) le quali di frequente non corrispondono ai suddetti progetti. In caso di trasferimento (acquisto/vendita, donazione,..) di un immobile la garanzia di entrambe le suddette conformità è indispensabile e richiesta dalla legge. Qualora non ci sia corrispondenza tra stato dei luoghi e progetto depositato in Comune (conformità urbanistica) si dovrà valutare se è possibile operare con idonee procedere amministrativamente (sanatorie ai sensi degli articoli 34, 36 o 37 del DPR 380/01 e s.m.i.) o se si debba anche procedere all’esecuzione di opere di adeguamento (demolizione, rimozione,..). Va precisato e sottolineato che la conformità urbanistica è un obbligo e dunque anche se non deve procedere ad un trasferimento dell’immobile, il proprietario è sempre tenuto ad accertarsene e ad agire in modo da garantirla. Qualora non vi sia conformità catastale si devono eseguire i necessari aggiornamenti (accatastamenti), accertandosi però preliminarmente che vi sia conformità urbanistica.
Il nostro studio è specializzato nel valutare la conformità degli immobili dai punti di vista urbanistico e Catastale e, in caso di necessità, vi guiderà nel percorso necessario a realizzarle entrambe con le procedure richieste (sanatorie, accatastamenti,..) .
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